LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1282/2005,
depositato  l'8  febbraio  2005,  avverso diniego rimb. n. 25 gennaio
2005   I.C.I.  1995-2004,  contro  Comune  di  Lissone  proposto  dal
ricorrente  Galimberti  Luigi,  via  De  Amicis  Edmondo,  37 - 20035
Lissone  (MI),  difeso  dall'avv.  Davide  Galimberti, via Edmondo De
Amicis, 35 - 20035 Lissone (MI).
    Ricorso  avverso  rifiuto  rimborso  n. 3887,  comune di Lissone,
imposta I.C.I. anni 1995-2004.

    Con  ricorso  depositato  in  data 8 febbraio 2005 e rubricato al
n. 1282/2005,  il  signor Luigi Galimberti, assistito e rappresentato
dall'avv. Davide Galimberti, si rivolgeva alla Commissione tributaria
provinciale   di   Milano   per   sentir  dichiarare  la  nullita'  o
l'annullamento  del provvedimento di diniego al rimborso dell'imposta
I.C.I.  pagata per gli anni 1995/2004 e notificato in data 25 gennaio
2005,   sollevando  questione  di  illegittimita'  costituzionale  in
relazione  all'art. 13,  d.lgs.  n. 504/1992  per  la limitazione del
diritto al rimborso limitatamente agli ultimi tre anni.
    Il ricorrente, proprietario in Lissone dell'abitazione principale
sita  in  via  De  Amicis  n. 37 (foglio 5 mappale 62) e dell'annesso
giardino,  costituito  dal  terreno  del  foglio  5,  mappale 62, dal
terreno  del  foglio 5 mappale 306 e dal terreno del foglio 5 mappale
80,  contestava  l'operato  del  Comune  di Lissone che, ritenendo il
terreno  del  foglio  5  mappale  306  area  fabbricabile soggetta ad
autonoma tassazione I.C.I. lo assoggettava a tale imposizione, mentre
tale  terreno  doveva  considerarsi una pertinenza dell'abitazione e,
essendo  gravato  da  servitu'  di  elettrodotto era da identificarsi
inedificabile.  Tale  ricorso, rubricato al n. 9/2005 veniva discusso
da  questa  Commissione in data 23 maggio 2005 con accoglimento della
domanda.
    Con  l'attuale  domanda  il ricorrente richiede il rimborso delle
somme  versate  per  I.C.I.  relativamente agli anni 1995/2004 per il
terreno foglio 5 mappale 306.
    Il  Comune  di  Lissone, costituendosi in giudizio, confermava la
legittimita'  del  proprio  operato sostenendo, per quanto attiene al
presente ricorso, che era stato proprio il ricorrente a comunicare il
valore  del  terreno e lo stesso ricorrente nel 2004 aveva comunicato
il  deprezzamento  del  terreno  in  quanto  gravato  da  servitu' di
elettrodotto,   concludendo  per  il  rigetto  della  domanda  e,  in
subordine,  per  l'accoglimento  limitatamente a quanto versato negli
ultimi tre anni, come previsto dal d.lgs. n. 504/1992.
    La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Milano esaminato il
ricorso, ritiene fondate le domande.
    Questa  Commissione,  pronunciandosi  sul  ricorso  rubricato  al
n. 9/2005  ha  gia'  emesso  decisione  di  annullamento degli avvisi
d'accertamento  e liquidazione, ritenendo il terreno di cui al foglio
5 mappale 306 area pertinenziale dell'abitazione principale e, quindi
non assoggettabile autonomamente ad I.C.I. Le somme versate erano non
dovute,  pertanto  ex  art. 13,  d.lgs.  n. 504/1992  che  limita  il
rimborso agli ultimi tre anni.